Avviso per i conducenti che utilizzano mezzi dotati di tachigrafo digitale

Si avvisano tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo (sia analogico che digitale di ogni generazione) che a fine anno sarà necessario dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (oggi sono 28 giorni) nell'ambito dei controlli su strada (Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall’art. 2 del Regolamento UE 1054/2020).

Tale obbligo entra in vigore dal 31 dicembre 2024.

Al riguardo va precisato che solo le carte tachigrafiche omologate dal mese di  luglio 2023 (sulla base delle disposizioni normative che ne hanno disposto l'adeguamento) hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività; quindi gli utenti che dispongono di versioni precedenti potranno assolvere all'obbligo normativo dotandosi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti (rispetto a quelli già memorizzati sulla carta) o in alternativa dotandosi di una carta di nuova generazione.

Infatti, non essendoci una specifica previsione normativa che impone la sostituzione, spetta unicamente all'utente decidere se continuare ad utilizzare la carta di cui dispone ancora pienamente valida, fornendo le prove di guida alle Autorità preposte ai controlli con le modalità alternative previste.

Occorre sottolineare che, pur dotandosi di una nuova carta con maggiore capacità di memoria, nella prima fase di utilizzo i conducenti dovranno conservare a bordo una stampa cartacea della registrazione dell'attività dei 56 giorni precedenti per garantire i controlli di legge. La nuova carta, infatti, inizierà la registrazione delle attività dal primo utilizzo in avanti. Questo comporta necessariamente che prima della restituzione alla Camera della carta precedente, i titolari dovranno aver scaricato i dati in essa contenuti.

Di conseguenza, su richiesta dell'interessato, la Camera di Commercio potrà già procedere con il rilascio di una nuova carta in modalità "rinnovo per modifica dati" che sarà ceduta dietro pagamento del diritto di segreteria vigente. 

In parallelo InfoCamere disporrà una specifica sotto-causale per identificare la fattispecie.

Al riguardo si ricorda, inoltre, che l'interessato dovrà procedere con il ritiro allo sportello della nuova carta e la contestuale restituzione della carta precedente, in quanto le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide.

Ultima modifica
Lun 25 Nov, 2024