Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)

Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)

Il RENTRI - Registro elettronico per la tracciabilità - è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Istituito dall’art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e disciplinato dal Regolamento 59/2023, è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali.

 

Obbligo di iscrizione al RENTRI

La disciplina del RENTRI entrerà in vigore in maniera graduale.
A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 devono iscriversi: 

  • Impianti di trattamento rifiuti
  • Trasportatori di rifiuti
  • Commercianti/intermediari di rifiuti
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti) 
  • Soggetti delegati dai produttori iniziali

A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 devono iscriversi: 

  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)

A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 devono iscriversi:

  • Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
  • Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti

I produttori di rifiuti non rientranti in queste tipologie non si iscriveranno ma dovranno registrarsi al RENTRI per vidimare digitalmente i FIR.

 

Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli dei formulari di identificazione del rifiuto (FIR), la vidimazione sarà esclusivamente digitale tramite il portale RENTRI.
I “vecchi modelli” di cui al D.M. 145/1998 non saranno più utilizzabili anche se già vidimati.
La vidimazione digitale dei FIR sarà operativa sul portale RENTRI già a partire dal 23 gennaio 2025.
Dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI produrranno il FIR esclusivamente in formato digitale.

 

Il Registro di carico e scarico dei rifiuti

Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico.
Dalla data di iscrizione al RENTRI la vidimazione e la tenuta dei nuovi modelli di registro di carico e scarico saranno effettuate in modalità digitale. 
Dal 4 novembre 2024 gli operatori che non sono tenuti a iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 possono vidimare i nuovi registri di carico e scarico in formato cartaceo (modelli scaricabili dal portale www.rentri.gov.it) presso la Camera di commercio.

La Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che individua gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI, come di seguito riportato:

3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:

gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,

le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,

per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).

Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:

gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,

i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,

i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.

In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

Si ricorda infine che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025.

Sono disponibili due MODULI FORMATIVI per le imprese, organizzati dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali

- Modulo 1: iscrizione, soggetti obbligati, tempistiche e illustrazione delle modalità per l'accesso all'area riservata e la presentazione della pratica di iscrizione
Data e ora: 21/10/2024 ore 10.30. Link di iscrizione

Modulo 2: adempimenti per la gestione di FIR e registri di carico e scarico e illustrazione dei servizi di supporto.
 Data e ora: 11/11/2024 ore 10.30. Link di iscrizione 
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Ultima modifica
Mar 20 Gen, 2026