Magazzini generali - disciplina

Le imprese che intendano istituire ed esercitare l’attività di magazzino generale devono presentare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite il competente Registro delle Imprese, che la trasmette anche allo SUAP, una segnalazione certificata di inizio attività, contenente:

  • nome e sede dell’impresa;
  • capitale che approssimativamente sarà destinato all’acquisto dei terreni, costruzione di fabbricanti, di impianti e attrezzature etc. per l’esercizio del magazzino generale e indicazioni della cauzione costituita a garanzia dell’erario, dei depositanti e dei loro aventi causa;
  • regolare progetto delle opere da compiere vistato dall’ufficio del genio civile e corredato dal relativo piano finanziario indicante i soggetti finanziatori; nel caso di locali già esistenti, saranno presentate le planimetrie con una perizia vistata dall’ufficio genio civile;
  • categorie di merci al cui deposito il magazzino sarà destinato, in particolare se solo comunitarie o anche extracomunitarie, e indicazione precisa dei locali destinati a magazzino generale;
  • regolamento contenente gli obblighi che l’impresa esercente il magazzino generale si assume relativamente all’introduzione ed estrazione delle merci, alla loro conservazione, le avarie ed i cali che potranno verificarsi.

Competente alle valutazioni di carattere edilizio è lo sportello unico dell’edilizia, al quale il SUAP trasmette l’istanza, e che comunica l’esito al Ministero delle Imprese e del made in Italy.

La cauzione obbligatoria è stabilita nella misura determinata dal Ministero tra il minimo di € 14.000,00 e il massimo di € 700.000,00, entrambi aggiornabili con cadenza non inferiore al triennio.

La cauzione potrà essere prestata in:

  • denaro o titoli al portatore, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti
  • titoli di Stato o garantiti dallo Stato intestati all’esercente oppure fidejussione da parte di istituti di credito di gradimento dell’Amministrazione Statale, depositati presso la Camera di Commercio competente in base alla sede del magazzino generale.

Il valore della cauzione costituita da titoli di Stato o da esso garantiti viene stabilito in base al prezzo di mercato desumibile listino di Borsa del giorno precedente il deposito; nel caso tale prezzo di mercato diminuisca in misura maggiore al 5%, la cauzione dovrà essere reintegrata entro 15 giorni.

Gli interessi spettano al cauzionante, salvo non vi siano opposizioni al loro pagamento per cause dipendenti dal magazzino generale, nel qual caso restano vincolati.

La liberazione della cauzione sarà chiesta al Ministero contestualmente alla segnalazione di cessazione dell’attività di magazzino generale presentata al Registro delle Imprese; l’istanza sarà pubblicata dal Registro delle Imprese e nell’Albo della Camera di Commercio: decorsi 40 giorni dalla data dell’ultima di tali pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la Camera di Commercio certificherà tale situazione ai fini della liberazione della cauzione. In caso di opposizione, essa ha effetto sospensivo sino al suo ritiro o alla sentenza, anche provvisoriamente esecutiva, di rigetto.

 

Normative
Ordinamento dei magazzini generali
Approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” - Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale
Art. 1787 -1797 c.c.
Attività di gestione di magazzini generali – determinazione dell’ammontare della cauzione prevista dall’art. 2 del R. D. 126/1927 e s.m.i. – Indicazioni in merito allo svolgimento dell’attività ispettiva.
Chiarimenti in merito all’applicazione della circolare n. 3693 del 20/09/2016.
Attività di gestione di magazzini generali – ricognizione attività di aggiornamento dell’ammontare cauzionale dovuto ai sensi dell’art. 2 del R.D. 126/1927 e s.m.i. e trasmissione schema di verbale tipo.
Ultima modifica
Mer 17 Apr, 2024