Ufficio Metrico
FONTI NORMATIVE e REGOLAMENTI
- R.D.23/08/1890 n. 7088 T.U Leggi sui pesi e sulle misure ; (generale)
- R.D. 31/01/1909 N.242 Regolamento sul servizio metrico; (generale)
- R.D. 12/06/1902 N.226 Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare; (generale)
- Dlvo 29/12/1992 n 517, Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico; (bilance non automatiche)
- D.Lvo 19/05/2016 n°84: Attuazione della direttiva 2014/32/UE relativa agli strumenti di misura MID;
- D.Lvo 19/05/2016 n°83: Attuazione della direttiva 2014/31/UE relativa agli strumenti di misura NAWI;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 93 del 21/04/2017;
Gli strumenti metrici devono essere sottoposti alla verifica periodica secondo la periodicità fissata dal Decreto 21/04/2017 n° 93, in base al tipo di strumento:
Tabella scadenza verifica periodica per tipologia di strumento.
La verifica periodica degli strumenti metrici (bilance, pesi fissi, distributori di benzina, convertitori di volume di gas ecc.) in dotazione agli utenti consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica, nonchè l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti.
La verifica periodica delle bilance può essere effettuata, esclusivamente dai laboratori o organismi di ispezione riportati nell'elenco pubblicato sul sito:https://www.metrologialegale.unioncamere.it/elenchi-organismi-di-verificazione-periodica
Obblighi dei titolari degli strumenti di misura
I titolari degli strumenti di misura soggetti alla verificazione periodica hanno l'obbligo di:
- Comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio competente per territorio la data di inizio e fine dell'utilizzo e gli altri elementi previsti dall'art.9 comma 2 del Decreto 93/17
- Mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica e di ogni altro marchio, sigillo anche di tipo elettronico o elemento di protezione
- Curare l'integrità di eventuali sigilli provvisori applicati dal riparatore
- Conservare il libretto metrologico e l'eventuale altra documentazione prescritta
- Curare il corretto funzionamento degli strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Controlli casuali o a richiesta
L'art. 5 del Decreto 93/17 attribuisce alla Camera di commercio la competenza sui controlli in contraddittorio, nel caso in cui il Titolare dello strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta. La competenza territoriale è della Camera di commercio ove è installato lo strumento. La Camera di commercio può eseguire un sopralluogo ed eseguire direttamente la verifica oppure inviare lo strumento ad un laboratorio accreditato 17025:2005 per eseguire i controlli necessari. I costi di tali controlli sono a carico della parte soccombente, in base alla conformità o meno dello strumento. Ad es. nel caso di contatore d'acqua: i costi sono a carico dell'Utente solo se ha presentato lui la richiesta di verifica e lo strumento è risultato essere conforme (cioè funzionare correttamente); negli altri casi i costi sono a carico del Titolare dello strumento (Acquedotto).
Termine di conclusione dei procedimenti:
- Verifica in contraddittorio sui misuratori di gas e acqua (R.S.M. R.D. 226/1902 art.87 e art.5 Decreto 93/2017): 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
- Attività di accertamento delle violazioni dei procedimenti di competenza: nei termini previsti dalla legge 689/81;
Ricorsi
I ricorsi possono essere presentati al Segretario Generale della Camera di Commercio di Alessandria Asti, oppure al Tar.
Sanzioni
Le sanzioni relative al non corretto uso delle bilance non automatiche sono riportate nell'art. 13 del D.Lvo 29/12/1992 n°517:
"salvo che il fatto costituisca reato per le violazioni alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione....omissis...si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500,00 a 1500,00 Euro;
Le sanzioni riguardanti gli altri tipi di strumenti sono riportate nelle norme applicabili.