Sono tenute al pagamento del diritto annuale le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative (REA), nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno: il diritto annuale non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Il pagamento deve essere effettuato alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale l'impresa è iscritta: nel caso di trasferimento della sede da una circoscrizione camerale ad un'altra il diritto è dovuto alla Camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio. Si paga anche per eventuali unità locali (salvo nel caso degli only rea) e sedi secondarie.
L'obbligo cessa solo per cancellazione dal Registro delle Imprese, salvo casi particolari.
Per saperne di più sul diritto annuale è anche possibile consultare il sito http://dirittoannuale.camcom.it nella sezione "diritto annuale".
Informativa annuale
La Camera di commercio provvede ogni anno a trasmettere a tutte le sedi d'impresa che al 1° gennaio risultano iscritte nella propria circoscrizione territoriale un'informativa relativa al pagamento del diritto annuale.
Tale informativa, nel rispetto delle recenti normative sui temi della efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, sarà inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite P.E.C. - Posta elettronica certificata - alla casella dichiarata dall'impresa al Registro delle Imprese.
Soggetti esonerati dall'obbligo di pagamento
- Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.
- Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività.
- Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggetti al pagamento del diritto a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale.
- Le società cooperative, nel caso di cui all'articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento cha ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.
Termini di pagamento
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 435/2001, art. 17; D.L. n. 193/2016 convertito in L. n. 225/2016) ovvero entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% versato in centesimi con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.
Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 183730 del 17.05.2017
Termini di pagamento per le imprese di nuova iscrizione:
Le nuove imprese che richiedono l'iscrizione al Registro delle Imprese devono effettuare il versamento del diritto annuale direttamente allo sportello camerale oppure entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione tramite modello F24 telematico.
Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato l'impresa potrà "sanare" il ritardo avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.M. 359/01 le imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese in corso d'anno versano, al momento dell'iscrizione, il diritto minimo previsto per la prima classe di fatturato.
Per maggiori informazioni sui termini di pagamento consultare la pagina Scadenze e proroghe.
Modalità per effettuare il versamento
Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello F24 utilizzando le modalità telematiche previste per i tributi (Entratel o Fisconline, servizio remote/home banking o tramite gli intermediari abilitati).
Si ricorda che è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi).
Al fine di agevolare l'adempimento le Camere di commercio, in collaborazione con Infocamere, mettono a disposizione delle imprese il sito http://dirittoannuale.camcom.it, nel quale fra l'altro è possibile:
- Consultare una guida contenente informazioni generali sul tributo
- Ottenere il calcolo personalizzato del diritto annuale da pagare e il fac-simile dell'F24 contenente tutti i dati necessari per il versamento (si ricorda che tale fac-simile costituisce soltanto un ausilio per il corretto versamento telematico del tributo)
- Pagare direttamente on line tramite la piattaforma PAGOPA
L'accesso al sito è possibile senza necessità di autenticazione: è sufficiente indicare il proprio codice fiscale e una casella di posta elettronica.
Istruzioni per la compilazione del modello F24
- Sezione da compilare: IMU e altri tributi locali
- Codice ente locale/codice comune: sigla della provincia a cui appartiene la Camera di commercio che deve ricevere il pagamento. Per la sede indicare la sigla della provincia ove è ubicata la sede, per le unità locali indicare le sigle delle province ove sono ubicate le unità locali.
Si ricorda che in data 1° ottobre 2020 la Camera di Commercio di Asti si è accorpata con la Camera di commercio di Alessandria: le imprese che hanno sede e/o unità locali nella provincia di Asti devono pertanto utilizzare per il versamento del diritto annuale il codice ente "AL".
- Codice tributo: 3850
- Rateazione: non compilare
- Anno di riferimento: l'anno a cui si riferisce il versamento
- Importi a debito versati: indicare gli importi da versare (consultare la pagina Importi)
- Importi a credito non compensati: compilare soltanto nel caso in cui si intenda effettuare una compensazione (consultare la pagina Rimborsi e compensazioni)
Attenzione alle comunicazioni ingannevoli
Sono stati segnalati all'Ufficio Diritto Annuale casi di telefonate alle imprese da parte di soggetti che si qualificano come impiegati della Camera di commercio e richiedono coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza o non dovuti. Spesso tali soggetti reperiscono preventivamente alcune informazioni (indirizzi, attività, nomi degli amministratori, ecc.) presso il Registro delle Imprese, che per legge è pubblico, dimostrandosi così ancora più credibili.
Si ricorda che le coordinate bancarie, in caso di richiesta di rimborso, devono essere indicate esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dalla Camera; si consiglia pertanto di non fornire tali dati per telefono.
Sono stati segnalati inoltre casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonchè l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'ente pubblico Camera di commercio I. A. A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.
Si invita a diffidare di queste iniziative e, in caso di dubbio, a contattare la Camera di commercio per verificarne l'autenticità.
Si segnala a tal proposito che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) ha realizzato il vademecum anti-inganni "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinchè siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni. Per saperne di più consultare il sito www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide.