Omessi/Incompleti pagamenti e sanzioni

Ravvedimento operoso

Il contribuente che non ha provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge o ha effettuato un versamento incompleto, ha la possibilità di sanare spontaneamente la violazione commessa (c.d. ravvedimento operoso) beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili ai sensi del D. M. n. 54 del 27 gennaio 2005, a condizione che:

  1. la violazione non sia ancora stata contestata dall'Ufficio e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza;
  2. non sia decorso più di un anno dalla scadenza originaria del tributo.

La normativa vigente prevede due fattispecie di ravvedimento (a tal proposito si precisa, come chiarito dalla nota MISE n. 0016919 del 06/02/2015, che non sono applicabili al diritto annuale le novità in materia di ravvedimento introdotte dall'art.1 c. 637 lett.b) della L. 190/2014):

  • La prima (c.d. ravvedimento breve), più vantaggiosa dal punto di vista della sanzione, può essere utilizzata soltanto se non sono decorsi più di 30 giorni dalla scadenza originaria del tributo.
  • La seconda (c.d. ravvedimento lungo) può essere utilizzata se non è decorso più di un anno dalla scadenza originaria del tributo.

Per le imprese e per le unità locali di nuova iscrizione il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell'anno entro cui è possibile avvalersi del ravvedimento decorre dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione nel Registro delle imprese.

Per le imprese già iscritte nel Registro delle imprese il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell'anno entro cui è possibile avvalersi del ravvedimento decorre dalla scadenza prevista per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 2 D.L. 63/2002, convertito in Legge n. 112/2002.

Entrambe le fattispecie si perfezionano col versamento:

  1. Del tributo non versato o versato in misura inferiore;
  2. Degli interessi legali maturati dalla data di scadenza originaria fino al giorno in cui viene eseguito il versamento, calcolati con la formula (tributo dovuto x tasso legale annuo x numero di giorni di ritardo) / 365) tenuto conto delle variazioni del tasso legale annuo come da riepilogo sottoriportato;
  3. Di una sanzione ridotta rispetto al minimo applicabile in caso di omesso o incompleto pagamento (art. 16 c. 5 del D. L. 185/2008, convertito in legge con L. 2/2009; art. 1 commi 20, 22 della L. 220/2010; Deliberazione della Giunta Camerale di Asti n. 87 del 6 luglio 2011), pari al 3% del dovuto se il ravvedimento è breve e al 3,75% del dovuto se il ravvedimento è lungo.
Fogli di calcolo

Il versamento delle suddette somme deve essere effettuato contestualmente (art. 13 c. 2 del D. Lgs. 472/1997; art. 6 c. 4 D. M. n. 54/2005 e circolare M. A. P. n. 5731 del 20 giugno 2005), tramite F24 telematico, compilando la "Sezione IMU e altri tributi locali" come segue:

codice ente / codice comune codice tributo anno di riferimento importi a debito versati
AL 3850 inserire l'anno che si intende ravvedere inserire il tributo
AL 3851 inserire l'anno che si intende ravvedere inserire gli interessi
AL 3852 inserire l'anno che si intende ravvedere inserire la sanzione 

 

È esclusa la compensazione per le somme versate tramite i codici 3851 e 3852 (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003).

Riepilogo variazioni del tasso legale annuo dal 2001

dal al tasso legale
01.01.2001 31.12.2001 3,5 %
01.01.2002 31.12.2003 3%
01.01.2004 31.12.2007 2,5%
01.01.2008 31.12.2009 3%
01.01.2010 31.12.2010 1%
01.01.2011 31.12.2011 1,5%
01.01.2012 31.12.2013 2,5%
01.01.2014 31.12.2014 1%
01.01.2015 31.12.2015 0,5%
01.01.2016 31.12.2016 0,2%
01.01.2017 31.12.2017 0,1%
01.01.2018 31.12.2018 0,3%
01.01.2019 31.12.2019 0,8%
01.01.2020 31.12.2020 0,05%
01.01.2021 31.12.2021 0,01%
01.01.2022 31.12.2022 1,25%
01.01.2023 31.12.2023 5%
01.01.2024   2,5%

 

Inefficacia del ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è inefficace:

  • in caso di versamento "non contestuale" degli importi;
  • in caso di pagamento di interessi e sanzione calcolati in misura inferiore al dovuto (ravvedimento insufficiente);
  • se effettuato oltre un anno dalla scadenza originaria del tributo (ravvedimento fuori termine).

 

Cosa fare se il ravvedimento operoso non può più essere effettuato?

Trascorso più di un anno dalla scadenza originaria del tributo è ancora possibile regolarizzare spontaneamente tardivi, incompleti e omessi pagamenti richiedendo l'emissione del verbale tramite l'apposito modello: tale modello, debitamente compilato e firmato, deve essere inoltrato, unitamente alla scansione di un documento di riconoscimento, all'indirizzo PEC info@pec.aa.camcom.it.

La notifica del verbale verrà effettuata all'indirizzo PEC che l'impresa è tenuta a dichiarare alla Camera di commercio secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (per ulteriori informazioni consultare la sezione “Pratiche semplici” nell'area “Sportello pratiche” del sito www.registroimprese.it), ragion per cui, prima di richiedere il verbale si invita a verificare che tale indirizzo sia esistente e valido.

Il pagamento del verbale dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Prima di inviare la richiesta è consigliabile contattare preliminarmente l'ufficio al fine di verificare l'effettivo stato pagamento delle annualità che si desidera regolarizzare.

 

Sanzioni

I tardivi, incompleti od omessi pagamenti sono disciplinati dal D. Lgs. n. 472 del 18/12/1997, dal D. M. n. 54 del 27/01/2005 e dal Regolamento adottato in materia dalla Camera di commercio di Alessandria-Asti n. 11 del 26/07/2023

 

Blocco della certificazione

Il mancato pagamento del diritto annuale impedisce il rilascio di certificati del Registro delle Imprese (Cfr. art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999). Con la Nota del 30 settembre 2005 prot. n. 0008929 il Ministero delle Attività Produttive ha tenuto a precisare che il blocco delle certificazioni deve essere applicato solo nell'anno successivo a quello per il quale non risulti effettuato il versamento del diritto annuale e non anche a fronte di un mancato versamento relativo ad annualità precedenti.

 

Rottamazione cartelle esattoriali

Con Delibera di Giunta n. 2 del 31/01/2023 la Camera di commercio di Alessandria-Asti ha deciso di non aderire allo stralcio automatico delle cartelle di importo residuo fino a 1.000 euro per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle ex Camere di commercio di Alessandria e di Asti.

Per i soggetti interessati resta invariata la possibilità di aderire alla "Definizione agevolata" dei carichi pendenti in gestione all'Agenzia delle Entrate Riscossione, che prevede benefici analoghi allo stralcio automatico e si estende ai ruoli affidati alla riscossione entro il 30 giugno 2022. La domanda di adesione deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2023. Informazioni in merito sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Contatti

Ufficio Diritto Annuale

Telefono
0131/313210 (sede di Alessandria); 0141/535231-232 (sede di Asti)
Email
dirittoannuale@aa.camcom.it
PEC
info@pec.aa.camcom.it
Orari

 

Attivo dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari:
  • Sede di Alessandria (0131/313210): dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30
  • Sede di Asti (0141/535231-232): dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00

Aperto dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari:

  • Sede di Alessandria (Via Vochieri, 58): dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30
  • Sede di Asti (Piazza Medici, 8): dalle 8.30 alle 12.30

Per agevolare il servizio si consiglia di contattare preventivamente gli sportelli via email o per telefono.

 

Ultima modifica
Ven 12 Apr, 2024