Per marchio di impresa si intende il segno distintivo che contraddistingue i prodotti e i servizi che un’impresa produce o mette in commercio; tale segno può consistere in parole, compresi i nomi di persona, disegni, lettere, cifre, suoni e altresì nella forma del prodotto o della confezione, e nelle combinazioni e tonalità cromatiche, purché idonei a distinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre.
Il marchio, quindi, è un bene immateriale facente parte del patrimonio dell’impresa, che ne evidenzia l’immagine e la notorietà, permettendo altresì ai consumatori di distinguere e identificare i prodotti e i servizi dell’ impresa rispetto a quelli della concorrenza.
Perché il marchio venga validamente depositato, è necessario che possieda determinati requisiti legislativamente previsti, ovvero la novità, intesa come assenza di marchi anteriori identici o simili per prodotti o servizi identici o affini, la capacità distintiva, ovvero l’attitudine del marchio a distinguersi dalla denominazione generica del prodotto o del servizio di cui tratta, e la liceità, riscontrabile quando il marchio non è contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e non viola diritti di terzi derivanti, tra gli altri, dal diritto d’autore.
È opportuno, prima di depositare un marchio, effettuare ricerche d'anteriorità.
Per farlo si può accedere alle seguenti banche dati:
Dal momento che la tutela del Marchio è circoscritta ai prodotti o servizi a cui è collegato e che la tutela è limitata alle classi per cui si fa richiesta, e non è possibile ampliare la tutela dopo il deposito della domanda,
PRIMA DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE CONSULTARE LE BANCHE DATI CHE TROVERETE SUL SITO DELL'UIBM: CLASSIFICAZIONI
Importante:
- devono essere inseriti nella modulistica esattamente i termini presenti nelle classificazioni, suddivisi da ; (punto e virgola);
- il depositante è responsabile del contenuto e della formulazione della lista dei prodotti e dei servizi in base alla quale è definito l’oggetto della protezione del proprio marchio,
È possibile chiedere la registrazione del marchio in più classi. I costi variano a seconda del numero delle classi indicate.
Marchio nazionale
Per i moduli da utilizzare per il deposito del MARCHIO NAZIONALE consultare la pagina Modulistica del sito UIBM.
Per altra documentazione, consultate la pagina Modulistica di questa pagina.
Costi
Tasse di concessione governativa - diritti di deposito
Il pagamento va effettuato con versamento tramite il modello F24 che sarà fornito dalla Camera di Commercio
Primo deposito di una domanda di marchio
Euro 101,00 se si protegge una sola classe merceologica
Euro 34,00 importo da aggiungere per ogni classe oltre la prima
Rinnovo di un marchio già depositato e in scadenza
Euro 67,00 rinnovo di un marchio con una sola classe
Euro 34,00 importo da aggiungere per ogni classe oltre la prima (classi già protette con il primo deposito)
Euro 34,00 diritto di mora (in caso di rinnovo nei 6 mesi successivi la scadenza)
Primo deposito di una domanda di marchio collettivo
Euro 337,00 importo forfettario per qualsiasi numero di classi
Rinnovo di un marchio collettivo già depositato e in scadenza
Euro 202,00 importo forfettario per qualsiasi numero di classi (già protette con il primo deposito)
Lettera d’incarico a Mandatario o Avvocato
Euro 34,00 solo nel caso in cui per il deposito della domanda sia stato conferito incarico ad un Avvocato oppure ad un Mandatario, iscritto nell’Albo dei consulenti in proprietà industriale (artt. 201 ss. D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), da sommare ai precedenti importi ulteriori
Diritti di segreteria e bolli
I diritti di segreteria devono essere pagati in contanti direttamente all’Ufficio al momento del deposito della pratica.
Euro 43,00 se si vuole copia autentica della domanda
Euro 40 se NON si vuole copia autentica della domanda
Marche da bollo al valore corrente (attualmente 16 Euro):
1 per la domanda di deposito (ogni 4 pagine)
1 eventuale per la copia autentica della domanda di deposito (ogni 4 pagine)
1 marca da bollo al valore corrente per l’eventuale atto di procura o lettera di incarico
Esonero dal pagamento delle Tasse di CC.GG. e dei bolli *
Sono esonerate dal pagamento delle tasse di CC.GG. e dall'imposta di bollo, relativamente alle domande di marchio:
- ONLUS -Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, così come definite dal dlgs. n. 460/1997, art. 10, iscritte, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, nell'anagrafe delle Onlus, tenuta dal Ministero delle Finanze - Agenzia Regionale delle Entrate.
- Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, oltre a società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Sono equiparate alle Onlus, e quindi rientrano nel regime di esenzione, le Associazioni di Volontariato e le Cooperative sociali, che siano iscritte nell'apposito registro tenuto dalla Regione.
CONVERSIONE DEL SEGNO IN MARCHIO COLLETTIVO O IN MARCHIO DI CERTIFICAZIONE
Ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 15/2019, entro il 23 marzo 2020 (data spostata al 31/12/2020 con il decreto "milleproroghe") tutti i marchi collettivi in vita, registrati sulla base della normativa antecedente il D.lgs. 15/2019, dovevano necessariamente, pena la decadenza del titolo, essere convertiti in marchio collettivo, o marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina.
Circolare esplicativa 607
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.