Marchio di impresa nazionale

Per marchio di impresa si intende il segno distintivo che contraddistingue i prodotti e i servizi che un’impresa produce o mette in commercio; tale segno può consistere in parole, compresi i nomi di persona, disegni, lettere, cifre, suoni e altresì nella forma del prodotto o della confezione, e nelle combinazioni e tonalità cromatiche, purché idonei a distinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre.

Il marchio, quindi, è un bene immateriale facente parte del patrimonio dell’impresa, che ne evidenzia l’immagine e la notorietà, permettendo altresì ai consumatori di distinguere e identificare i prodotti e i servizi dell’ impresa rispetto a quelli della concorrenza.

Perché il marchio venga validamente depositato, è necessario che possieda determinati requisiti legislativamente previsti, ovvero la novità, intesa come assenza di marchi anteriori identici o simili per prodotti o servizi identici o affini, la capacità distintiva, ovvero l’attitudine del marchio a distinguersi dalla denominazione generica del prodotto o del servizio di cui tratta, e la liceità, riscontrabile quando il marchio  non è contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e non viola diritti di terzi derivanti, tra gli altri, dal diritto d’autore.

È opportuno, prima di depositare un marchio, effettuare ricerche d'anteriorità.

Per farlo si può accedere alle seguenti banche dati:

Dal momento che la tutela del Marchio è circoscritta ai prodotti o servizi a cui è collegato e che la tutela è limitata alle classi per cui si fa richiesta, e non è possibile ampliare la tutela dopo il deposito della domanda,


PRIMA DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE CONSULTARE LE BANCHE DATI CHE TROVERETE SUL SITO DELL'UIBM: CLASSIFICAZIONI

Importante:

  • devono essere inseriti nella modulistica esattamente i termini presenti nelle classificazioni, suddivisi da ; (punto e virgola);  
  • il depositante è responsabile del contenuto e della formulazione della lista dei prodotti e dei servizi in base alla quale è definito l’oggetto della protezione del proprio marchio,

È possibile chiedere la registrazione del marchio in più classi. I costi variano a seconda del numero delle classi indicate.

Marchio nazionale

Per i moduli da utilizzare per il deposito del MARCHIO NAZIONALE consultare la pagina Modulistica del sito UIBM.

Per altra documentazione, consultate la pagina Modulistica di questa pagina.

Costi

Tasse di concessione governativa - diritti di deposito

Il pagamento va effettuato con versamento tramite il modello F24 che sarà fornito dalla Camera di Commercio

Primo deposito di una domanda di marchio

Euro 101,00 se si protegge una sola classe merceologica
Euro 34,00 importo da aggiungere per ogni classe oltre la prima

Rinnovo di un marchio già depositato e in scadenza

Euro 67,00 rinnovo di un marchio con una sola classe
Euro 34,00 importo da aggiungere per ogni classe oltre la prima (classi già protette con il primo deposito)
Euro 34,00 diritto di mora (in caso di rinnovo nei 6 mesi successivi la scadenza)

Primo deposito di una domanda di marchio collettivo

Euro 337,00 importo forfettario per qualsiasi numero di classi

Rinnovo di un marchio collettivo già depositato e in scadenza

Euro 202,00 importo forfettario per qualsiasi numero di classi (già protette con il primo deposito)

Lettera d’incarico a Mandatario o Avvocato

Euro 34,00 solo nel caso in cui per il deposito della domanda sia stato conferito incarico ad un Avvocato oppure ad un Mandatario, iscritto nell’Albo dei consulenti in proprietà industriale (artt. 201 ss. D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), da sommare ai precedenti importi ulteriori

Diritti di segreteria e bolli

I diritti di segreteria devono essere pagati in contanti direttamente all’Ufficio al momento del deposito della pratica.
Euro 43,00 se si vuole copia autentica della domanda
Euro 40 se NON si vuole copia autentica della domanda

Marche da bollo al valore corrente (attualmente 16 Euro):

1 per la domanda di deposito (ogni 4 pagine)
1 eventuale per la copia autentica della domanda di deposito (ogni 4 pagine)
1 marca da bollo al valore corrente per l’eventuale atto di procura o lettera di incarico

Esonero dal pagamento delle Tasse di CC.GG. e dei bolli *

Sono esonerate dal pagamento delle tasse di CC.GG. e dall'imposta di bollo, relativamente alle domande di marchio:

  • ONLUS -Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, così come definite dal dlgs. n. 460/1997, art. 10, iscritte, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, nell'anagrafe delle Onlus, tenuta dal Ministero delle Finanze - Agenzia Regionale delle Entrate.
  • Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, oltre a società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Sono equiparate alle Onlus, e quindi rientrano nel regime di esenzione, le Associazioni di Volontariato e le Cooperative sociali, che siano iscritte nell'apposito registro tenuto dalla Regione.

Per approfondimenti consultare la Guida per il deposito dei Titoli di P.I. - Parte I

CONVERSIONE DEL SEGNO IN MARCHIO COLLETTIVO O IN MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

Ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 15/2019, entro il 23 marzo 2020 (data spostata al 31/12/2020 con il decreto "milleproroghe") tutti i marchi collettivi in vita, registrati sulla base della normativa antecedente il D.lgs. 15/2019, dovevano necessariamente, pena la decadenza del titolo, essere convertiti in marchio collettivo, o marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina.

Circolare esplicativa 607
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

 

Normative
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
Contatti
Ultima modifica
Mer 12 Giu, 2024