Verifiche su strumenti di misura

 FONTI NORMATIVE e REGOLAMENTI

  • R.D.23/08/1890 n. 7088 T.U Leggi sui pesi e sulle misure ; (generale)
  • R.D. 31/01/1909 N.242 Regolamento sul servizio metrico;  (generale)
  • R.D. 12/06/1902 N.226 Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare; (generale)
  • Dlvo 29/12/1992 n 517, Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;  (bilance non automatiche)
  • D.Lvo 19/05/2016 n°84: Attuazione della direttiva 2014/32/UE relativa agli strumenti di misura MID;
  • D.Lvo 19/05/2016 n°83: Attuazione della direttiva 2014/31/UE relativa agli strumenti di misura NAWI;
  • Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 93 del 21/04/2017;

I laboratori che intendano eseguire la verificazione periodica degli strumenti MID e NAWID, ai sensi del Decreto 21/04/2017 n° 93, devono essere prima accreditati da Accredia, in base ad una delle seguenti norme:

  1. 17025:2005/2018
  2. 17020:2012
  3. 17065:2012

e successivamente presentare apposita SCIA ad Unioncamere Nazionale.
I Regolamenti esecutivi e la relativa modulistica sono scaricabili dal sito: www.metrologialegale.unioncamere.it

La "verifica prima" è stata sostituita dalle valutazioni di conformità ( Moduli B+F, B+D, H1 ecc.) eseguite dagli Organismi Notificati europei ai sensi dei Decreti Legislativi n° 83 e 84 del 19/05/2016 di recepimento delle Direttive Europee n° 2014/32/UE (MID) e 2014/31/UE (NAWID).

Vedi anche Azienda Speciale per le valutazioni di conformità eseguite dall'Organismo Notificato 2081 per gli strumenti: MI001-contatori d'acqua, MI005-Sistemi per la misurazione di liquidi diversi dall'acqua, MI006-Strumenti AWI, NAWI.

Tali controlli metrologici riguardano tutti gli strumenti di misura utilizzati per motivi di: interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà nelle transazioni commerciali.

Gli utenti metrici, in possesso di strumenti metrici utilizzati per gli scopi sopra indicati, devono essere iscritti nell' elenco degli utenti metrici denominato "Eureka", gestito da Infocamere .

Gli strumenti metrici, dopo aver subìto la valutazione di conformità da parte dell'Organismo Notificato,  devono essere sottoposti alla verifica  periodica secondo la periodicità fissata dal Decreto 21/04/2017 n° 93, in base al tipo di strumento:

Tabella scadenza verifica periodica per tipologia di strumento.

La verifica periodica degli strumenti metrici (bilance, pesi fissi, distributori di benzina, convertitori di volume di gas ecc.) in dotazione agli utenti consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica, nonchè l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti.
La verifica periodica delle bilance può essere effettuata, esclusivamente dai laboratori o organismi di ispezione riportati nell'elenco pubblicato sul sito:https://www.metrologialegale.unioncamere.it/elenchi-organismi-di-verificazione-periodica

Obblighi dei titolari degli strumenti di misura

I titolari degli strumenti di misura soggetti alla verificazione periodica hanno l'obbligo di:

  • Comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio competente per territorio  la data di inizio e fine dell'utilizzo e gli altri elementi previsti dall'art.9 comma 2 del Decreto 93/17
  • Mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica e di ogni altro marchio, sigillo anche di tipo elettronico o elemento di protezione
  • Curare l'integrità di eventuali sigilli provvisori applicati dal riparatore
  • Conservare il libretto metrologico e l'eventuale altra documentazione prescritta
  • Curare il corretto funzionamento degli strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Controlli casuali o a richiesta

L'art. 5 del Decreto 93/17 attribuisce alla Camera di commercio la competenza sui controlli in contraddittorio, nel caso in cui il Titolare dello strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta. La competenza territoriale è della Camera di commercio ove è installato lo strumento. La Camera di commercio può eseguire un sopralluogo ed eseguire direttamente la verifica oppure inviare lo strumento ad un laboratorio accreditato 17025:2005 per eseguire i controlli necessari. I costi di tali controlli sono a carico della parte soccombente, in base alla conformità o meno dello strumento. Ad es. nel caso di contatore d'acqua: i costi sono a carico dell'Utente solo se ha presentato lui la richiesta di verifica e lo strumento è risultato essere conforme (cioè funzionare correttamente); negli altri casi i costi sono a carico del Titolare dello strumento (Acquedotto).

 
Termine di conclusione dei procedimenti:

  • Verifica in contraddittorio sui misuratori di gas e acqua (R.S.M. R.D. 226/1902 art.87 e art.5 Decreto 93/2017): 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
  • Attività di accertamento delle violazioni dei procedimenti di competenza: nei termini previsti dalla legge 689/81;

Ricorsi

I ricorsi possono essere presentati al Segretario Generale della Camera di Commercio di Asti, oppure al Tar.
(...)

Sanzioni

Le sanzioni relative al non corretto uso delle bilance sono riportate nell'art. 13 del D.Lvo 29/12/1992 n°517:
"salvo che il fatto costituisca reato per le violazioni alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione....omissis...si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 517,00 a 1550,00 Euro;

Le sanzioni riguardanti tutti i tipi di strumentii sono riportate nell'art.147 del Regolamento sul servizio metrico n. 242/1909 e nella Legge 14/02/1951 n°73.

Modelli

Modulo per la comunicazione alla CCIAA di uso strumento

Contatti
Ultima modifica
Gio 06 Giu, 2024