Regolazione e tutela del mercato
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Il 4 gennaio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 190/2017 che innova il quadro sanzionatorio per tali violazioni.
Non sono cambiate le regole di etichettatura per il settore tessile contenute nel Regolamento UE 1007/2011, ma le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme.
Sono state innalzate le sanzioni applicabili per la vendita di prodotti tessili privi di etichetta o con etichetta non veritiera o non conforme.
Dalla nuova norma è prevista una specifica sanzione da applicare per le vendite on line in assenza delle informazioni sulla composizione ma anche per la presentazione di prodotti su cataloghi e prospetti.
E' stata inoltre introdotta una sanzione applicabile nel caso in cui il produttore/importatore non ottemperi ai provvedimenti di conformazione dell'etichetta o di ritiro dei prodotti dal mercato emessi dall'autorità di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico).
In tutta l'Unione Europea i prodotti tessili posti in vendita al consumatore finale devono essere corredati di un'etichetta che riporti la composizione fibrosa.
Sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata:
Le etichette o i contrassegni, all'atto della vendita al consumatore finale, devono, inoltre, essere redatti:
Il Regolamento non si applica ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso e ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.
Inoltre ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) l'etichetta deve contenere la ragione sociale o il marchio registrato dell'azienda che ha immesso sul mercato il prodotto.
Folder Tessile (per i consumatori)
Guida Tessile (per imprese del settore)