Registro dei marchi di identificazione

Iscrizione al Registro

Per ottenere il marchio di identificazione e l’iscrizione al registro occorre presentare contestualmente:

  • Istanza in bollo (il modulo è riportato nel seguito);
  • Copia della licenza di fabbricazione rilasciata dalla Questura (non richiesta per le imprese artigiane);
  • Versamento eseguito mediante il canale PagoPA (accedendo al presente link) dei seguenti importi:

€ 65,00 se trattasi di aziende iscritte all'albo delle imprese artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali (di cui all'art. 26, c. 2, del D.P.R. 150/2002);
€ 258,00 se trattasi di aziende industriali;
€ 516,00 se trattasi di aziende industriali che impiegano oltre 100 dipendenti.

La Camera di Commercio, entro due mesi dalla richiesta e se sussistono le condizioni, assegna al richiedente il numero identificativo del marchio, dispone l’iscrizione dell’impresa nel Registro degli assegnatari del marchio di identificazione e fa eseguire le matrici del marchio stesso.

Modulo per la Richiesta iscrizione al registro

La CCIAA di Alessandria ha ideato una pubblicazione contenente l'elenco delle imprese orafe attive iscritte al registro metalli preziosi di Alessandria.
Elenco Imprese attive

Rinnovo annuale del marchio

Con riferimento all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 251/1999, la concessione è soggetta a rinnovo annuale previo versamento da effettuarsi entro il mese di gennaio di ogni anno.

In caso di pagamento oltre il mese di gennaio, l'importo sarà maggiorato degli interessi di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento.

Il pagamento dovrà essere eseguito mediante il canale PagoPA accedendo al presente link e avendo cura in tale sito di selezionare il seguente Servizio: "Marchio Metalli Preziosi" e di riportare la seguente causale: "Rinnovo anno ---- per il marchio --- AL".

Si riportano nel seguito gli importi già calcolati.

  Imprese artigiane e commerciali con annesso laboratorio Imprese industriali con meno di 100 dipendenti Imprese industriali con più di 100 dipendenti
Gennaio € 32,00 € 129,00 € 258,00
Febbraio € 34,67 € 139,75 € 279,50
Marzo € 37,33 € 150,50 € 301,00
Aprile € 40,00 € 161,25 € 322,50
Maggio € 42,67 € 172,00 € 344,00
Giugno € 45,33 € 182,75 € 365,50
Luglio € 48,00 € 193,50 € 387,00
Agosto € 50,67 € 204,25 € 408,50
Settembre € 53,33 € 215,00 € 430,00
Ottobre € 56,00 € 225,75 € 451,50
Novembre € 58,67 € 236,50 € 473,00
Dicembre € 61,33 € 247,25 € 494,50

 

Con riferimento all'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 251/1999, e all'articolo 29, comma 5, del D.P.R. 150/2002, qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno la Camera di Commercio ritirerà il marchio di identificazione e cancellerà l’impresa dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, dandone comunicazione al Questore e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Riattribuzione marchio

Con riferimento all'articolo 29, comma 4, del D.P.R. 150/2002, Le imprese, alle quali è stato ritirato il marchio per decadenza, possono, all'atto dell'eventuale ripresa della attività e della presentazione di una nuova domanda di iscrizione nel Registro richiedere l'attribuzione dello stesso numero di marchio precedentemente posseduto.

Trasferimento della concessione del marchio

Il trasferimento della proprietà della impresa per atto tra vivi o a causa di morte comporta anche il trasferimento del marchio a favore del subentrante a condizione che:

  • L'impresa oggetto della cessione svolga attività di produzione di oggetti in metallo prezioso;
  • Il subentrante continui l'esercizio della medesima attività, per la quale sia in possesso della relativa licenza di P.S, ove prescritto.

Il subentrante dovrà presentare alla Camera di Commercio la domanda di iscrizione al Registro degli assegnatari, allegando copia dell'atto di trasferimento dell'impresa, entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Modulo variazione e/o trasferimento

Marchi tradizionali di fabbrica o sigle particolari

Come previsto dall'articolo 9, c. 1, del D.Lgs. 251/1999 e dall'articolo 33 del D.P.R. 150/2002, i produttori hanno la facoltà di apporre, in aggiunta al marchio di identificazione:

  • Il proprio marchio di fabbrica;
  • Per conto di committenti: nominativo dei medesimi o loro ragione sociale o apposite sigle identificative.

L'impresa DEVE preventivamente depositare apposita comunicazione, in carta libera, acccompagnandola con le impronte di tali marchi o sigle particolari, rappresentate su supposto informatico, per ciascuna delle grandezze del marchio medesimo.

Comunicazione marchi di fabbrica o altre sigle

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Ultima modifica
Gio 08 Ago, 2024