Imprese artigiane

Fonti normative

Legge 8 agosto 1985, n. 443: Legge-quadro per l'artigianato
Legge Regione Piemonte 14 gennaio 2009, n. 1: "Testo Unico in materia di Artigianato"
Legge Regione Piemonte 23 aprile 2013, n. 5
Legge 4 luglio 1959, n. 463: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari
Legge 20 maggio 1997, n. 133
Legge 5 marzo 2001, n. 57 - art. 13
D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288: regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura.

Impresa Artigiana

È artigiana l'impresa che ha come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliari di queste ultime, di somministrazione di alimenti o di bevande.

Imprenditore Artigiano

È imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana e svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'impresa artigiana, nei limiti dimensionali e nelle forme giuridiche previste dalla legge, può essere svolta anche in forma di società.

Annotazione nel Registro delle Imprese

Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa, le imprese artigiane in possesso dei requisiti dichiarati mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa. L'annotazione comporta l'inserimento negli elenchi previdenziali artigiani (tenuti dall'INPS) del titolare, dei soci partecipanti al lavoro e degli eventuali collaboratori familiari.

Dal 1 aprile 2010, con la completa attuazione della Comunicazione Unica, tutte le comunicazioni di iscrizione, di modifica e di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane, così come previsto dalla Legge Regione Piemonte n. 1 del 14 gennaio 2009, devono essere presentate esclusivamente in via telematica, con le stesse modalità previste dalla Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa. Da tale data non sono più accettate pratiche cartacee.

 

La Legge Regionale n. 5 del 23 aprile 2013 Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo Unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina dell'attività di estetista) - BU n. 17 - Supplemento 1 del 30/04/2013 - ha semplificato ulteriormente l'iter burocratico per l'acquisizione della qualifica di impresa artigiana attraverso la soppressione dell'Albo delle imprese artigiane sostituito a tutti gli effetti dal registro imprese (art. 22 Annotazione, modifica e cancellazione nel registro delle imprese) e l'eliminazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato (art. 24 Abrogazione di norme).

Dal 15/05/2013, data di entrata in vigore della Legge Regionale, le funzioni amministrative concernenti l'annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese sono delegate alle Camere di commercio. (art. 22).

Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese - presso la CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa - le imprese artigiane in possesso dei requisiti dichiarati mediante la Comunicazione

Unica per la nascita dell'impresa. L'annotazione della qualifica artigiana delle imprese nel registro delle imprese ha carattere costitutivo.

Resta invariata la modalità di presentazione delle pratiche telematiche per le imprese artigiane. Ad esse verranno applicati i bolli ed i diritti di segreteria previsti per il Registro Imprese.

Alla Camera è affidato il compito di trasmettere l'annotazione della qualifica artigiana ed ogni modificazione intervenuta sulla posizione artigiana alla sede provinciale dell'INPS ai fini dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza (articoli 22 e 23 Annotazione nel registro delle imprese).

Contatti

Settore Coordinamento Attività Registro Imprese sede di Alessandria

Responsabile
Raffaella Mazzon
Indirizzo
Via Vochieri 58 - Alessandria
CAP
15121
Telefono
0131/3131
Email
registro.imprese@al.camcom.it
PEC
registroimprese.al@pec.aa.camcom.it
Orari

Orario uffici (Sede di Alessandria): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30

Ultima modifica
Ven 10 Mag, 2024