Comunicazione di cancellazione
La cessazione dell'attività o la perdita dei requisiti di qualifica artigiana devono essere comunicati entro il termine di 30 giorni dalla data dell'evento.
I casi in cui l'impresa perde i requisiti artigiani sono i seguenti:
- L'impresa ha cessato l'attività;
- Il titolare dell'impresa non partecipa più prevalentemente, personalmente e manualmente al processo produttivo dell'impresa;
- Il titolare o i soci non sono personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle specifiche normative per l'esercizio di particolari attività (impiantista, acconciatore, estetista, pulizie, autoriparazione, autotrasporti, facchinaggio, ecc.);
- L'impresa svolge prevalente attività di natura non artigiana (commerciale, professionale);
- La maggioranza dei soci non svolge in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
- Ciascun socio accomandatario di S.a.s. o socio unico di S.r.l. non è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge quadro per l'artigianato (L. n. 443/1985);
- L'impresa ha superato i limiti dimensionali di cui all'art. 4 della Legge quadro per l'artigianato (L. n. 443/1985).
Ricorsi
Contro i provvedimenti, anche d'ufficio, delle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato, Via Pisano 6 - 10152 Torino, entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle pratiche telematiche, la modulistica, i diritti di segreteria, l'imposta di bollo e i termini di presentazione consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese
Settore Coordinamento Attività Registro Imprese sede di Asti
Orario uffici (Sede di Asti): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30