Settore Coordinamento Attività Registro Imprese sede di Alessandria
Orario uffici (Sede di Alessandria): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30
Informazioni su iscrizione, cariche sociali, statuto, collegio sindacale, trasferimento sede, deposito bilanci finali di liquidazione, scioglimento e liquidazione di società di capitale
Codice civile : Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII ; Titolo VI, Capo I e II;
Art. 11 DPR 581/1995;
Art. 44 DL 83/2012.
Le società di capitali sono definite tali in quanto l'elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all'elemento soggettivo rappresentato dai soci. La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda della specifica tipologia societaria.
Le caratteristiche delle società di capitali sono:
Le società di capitali si dividono in:
A seguito del D.L. 24/01/2012, n.1, come convertito dalla Legge 24/03/2012 n.27 e del DL83/2012 convertito con Legge 134/2012 è stata introdotta nel nostro ordinamento la società a responsabilità limitata semplificata (Srls);
A tali società si aggiungono le società cooperative che sono società che hanno scopo mutualistico. Tale scopo consiste - a seconda del tipo di cooperativa - nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.
Le cooperative sono regolate dalle norme specifiche presenti nel Codice civile, dall'articolo 2511 all'art. 2548, e, in quanto compatibili, dalle disposizioni sulla società per azioni (art. 2519 primo comma).
Per le cooperative costituite da meno di 9 soci è obbligatoria (art. 2522, secondo comma) l'applicazione delle norme sulle s.r.l. (e possono essere costituite esclusivamente da persone fisiche, non da persone giuridiche).
Le norme sulla società a responsabilità limitata possono essere applicate anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni (e l'atto costitutivo preveda espressamente l'applicazione di tali norme):
Le società cooperative godono di autonomia patrimoniale perfetta. L'art. 2518 dispone infatti che nelle società cooperative per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Le società di capitali (Società a responsabilità limitata - S.R.L.- Società a responsabilità limitata semplificata SRLS - Società a responsabilità limitata a capitale ridotto - Società per azioni - S.P.A. - Società in accomandita per azioni - S.A.P.A.) devono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese entro 10 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo (le società cooperative entro 20 giorni), e richiedere l'iscrizione delle modificazioni dei patti sociali e dello scioglimento entro 30 giorni dall'atto modificativo o dal verificarsi dell'evento se manca l'atto di modifica. Devono inoltre richiedere la cancellazione della società a seguito della chiusura della liquidazione.
Per tutto ciò che concerne modalità di presentazione delle pratiche telematiche relative alle società di capitali (sia adempimenti societari che adempimenti relativi all'attività), modulistica, termini, diritti di segreteria e imposta di bollo consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese
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